Le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono gli organi che, nel sistema italiano dell’asilo, decidono se a una persona richiedente vada riconosciuto lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione speciale, o se la domanda vada rigettata. Il loro lavoro è il momento più delicato di tutto il percorso di asilo: dalla qualità dell’audizione e dalla precisione della comunicazione linguistica dipende, letteralmente, il futuro di una persona.
In questa guida ricostruiamo cosa sono le commissioni territoriali, come si svolge l’audizione, perché interpreti e mediatori/mediatrici linguistico-culturali sono figure essenziali del procedimento, e quali sono i requisiti tecnici che le commissioni richiedono a chi fornisce servizi linguistici.
Cosa sono le commissioni territoriali
Le commissioni territoriali sono organi collegiali istituiti presso le prefetture e disciplinati dal decreto legislativo 25/2008 (di recepimento della direttiva procedure UE) e successive modifiche. Sono attualmente venti su tutto il territorio nazionale, distribuite per ricoprire un’area geografica di competenza, con sezioni distaccate in numerose città per gestire l’elevato carico di lavoro.
Ogni commissione è composta da quattro membri: una funzionaria o un funzionario della carriera prefettizia che la presiede, una funzionaria o un funzionario della Polizia di Stato, una persona in rappresentanza dell’ente territoriale designata dalla Conferenza Stato-Città e una persona in rappresentanza dell’UNHCR. Chi presiede ha il compito di condurre l’audizione e la commissione delibera collegialmente, anche se nella prassi è sempre più frequente che l’audizione venga condotta solo da chi presiede o da una funzionaria o un funzionario delegato, con la decisione assunta successivamente in collegio.
Le commissioni sono coordinate a livello nazionale dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, istituita presso il Ministero dell’Interno, che ne uniforma l’attività attraverso linee guida, formazione comune e raccolta delle Country of Origin Information (COI) — le informazioni sui paesi di origine necessarie per valutare la fondatezza delle domande.
Il percorso della persona richiedente asilo: dalla manifestazione di volontà all’audizione
Quando una persona arriva in Italia e manifesta la volontà di chiedere protezione, presenta la propria istanza alla questura competente, che redige il cosiddetto modello C3 — il verbale formale di richiesta di protezione internazionale. Il modello C3 contiene i dati anagrafici della persona richiedente e una prima sintetica esposizione dei motivi della richiesta.
Da quel momento la pratica viene trasmessa alla commissione territoriale competente, che convoca la persona richiedente per un’audizione personale. Tra la presentazione della domanda e l’audizione possono passare mesi o, in alcuni periodi di particolare congestione del sistema, anche oltre un anno. Negli ultimi anni sono stati introdotti più interventi normativi per accelerare i tempi: oggi è previsto che, in determinati casi, le audizioni si svolgano entro tempi contingentati attraverso procedure accelerate o di frontiera.
Come si svolge l’audizione davanti alla commissione territoriale
L’audizione è il cuore del procedimento. È il momento in cui la persona richiedente racconta, con le proprie parole, le ragioni per cui ha lasciato il proprio paese e perché non può tornarvi. Si svolge in una stanza riservata, generalmente alla presenza di chi presiede (o di una funzionaria o un funzionario delegato), della persona richiedente, dell’interprete e, quando prevista, dell’avvocata o dell’avvocato. Possono partecipare anche chi rappresenta l’UNHCR e chi esercita la tutela, nel caso di minori non accompagnati.
L’audizione dura mediamente tra le due e le quattro ore, ma può estendersi significativamente nei casi complessi. Chi presiede pone domande aperte e specifiche per ricostruire la storia personale, i motivi della partenza, gli eventi di persecuzione subiti, la rete familiare nel paese di origine, le condizioni del viaggio e l’eventuale esposizione a violenze, tratta o tortura. È un esercizio narrativo, ricostruttivo, ma anche tecnico: dalla precisione di date, luoghi, nomi dipende la credibilità complessiva del racconto.
Al termine viene redatto un verbale che la persona richiedente è chiamata a sottoscrivere. La commissione delibera generalmente nelle settimane successive, comunicando l’esito tramite notifica.
Perché l’interprete è una figura essenziale del procedimento
Nella stragrande maggioranza dei casi la persona richiedente non parla italiano. L’audizione si svolge quindi con la mediazione di una risorsa (interprete), spesso in lingue meno comuni come tigrino, amarico, pashto, dari, urdu, bangla, wolof, mandinka, e solo in via residuale in lingue veicolari come inglese e francese. L’interprete non si limita a tradurre parole: in questo contesto è il canale attraverso cui passa l’intera capacità della persona richiedente di esprimere la propria storia.
Una traduzione approssimativa può compromettere irrimediabilmente l’esito del procedimento. Errori di interpretazione su date, sequenze cronologiche, nomi di luoghi o di organizzazioni possono produrre incongruenze apparenti che le commissioni interpretano come indicatori di scarsa credibilità. Per questo l’interpretazione in commissione territoriale richiede competenze molto specifiche: padronanza tecnica della lingua, conoscenza del lessico procedurale, comprensione del contesto geopolitico del paese di origine, capacità di mantenere neutralità ed equidistanza tra le parti, gestione emotiva di racconti che spesso riguardano violenze, torture, lutti.
Il Ministero dell’Interno e la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo richiedono che chi opera come interprete abbia una formazione specifica per questo contesto. EUAA — l’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo — ha sviluppato standard formativi specifici per l’interpretariato di commissione, raccolti nel proprio catalogo di formazione e nelle pubblicazioni tecniche dedicate al sistema comune europeo di asilo.
Il ruolo della mediazione linguistico-culturale
In alcune fasi del procedimento, soprattutto nelle situazioni di particolare vulnerabilità — minori non accompagnati, vittime di tratta, persone con disturbi psicologici, donne sopravvissute a violenza di genere — è prevista la presenza di una figura di mediazione linguistico-culturale. La mediazione non sostituisce l’interpretariato: opera a fianco delle istituzioni per facilitare la comprensione reciproca, contestualizzare riferimenti culturali, identificare segnali di vulnerabilità che potrebbero altrimenti restare invisibili.
La mediazione culturale è un servizio distinto dall’interpretariato perché richiede una funzione attiva di interpretazione del contesto, non solo della lingua. Una mediazione efficace presuppone la conoscenza dei sistemi di parentela, delle pratiche religiose, dei sistemi di credenze, delle dinamiche di genere, dei codici di silenzio o di pudore tipici della cultura di provenienza della persona richiedente. Significa saper distinguere quando un silenzio è imbarazzo, quando è trauma, quando è strategia narrativa appresa lungo il viaggio.
I requisiti tecnici per chi fornisce servizi linguistici
Le commissioni territoriali e il Ministero dell’Interno acquisiscono i servizi di interpretariato e mediazione attraverso gare di appalto pubbliche. A differenza delle agenzie europee come EUAA, che operano tipicamente con accordi quadro tra più operatori economici qualificati, nel caso delle commissioni territoriali la fornitura è affidata di norma con un contratto unico, articolato poi in singoli contratti attuativi. I requisiti tecnici minimi tipicamente richiesti includono:
- Certificazione ISO 17100:2017 per i servizi di traduzione professionali
- Certificazione ISO 9001:2015 per la gestione della qualità
- Disponibilità di interpreti madrelingua, con qualificazione ed esperienza documentata nel settore dell’asilo, nelle lingue richieste
- Reperibilità su tutto il territorio nazionale, anche in tempi brevi
- Procedure di selezione, formazione e aggiornamento continuo delle e degli interpreti
- Sistemi di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali coerenti con il GDPR
- Codice etico e procedure di gestione di eventuali conflitti di interesse
ITM e il sistema delle commissioni territoriali
ITM opera da quasi vent’anni nel settore dei servizi linguistici per il sistema asilo italiano ed europeo. Le nostre certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 17100:2017 ci permettono di partecipare alle gare delle pubbliche amministrazioni. La nostra rete di oltre 10.000 risorse madrelingua, distribuita in tutta Europa, copre stabilmente anche le lingue rare e quelle dei flussi migratori contemporanei. Eroghiamo formazione specifica per le figure professionali dell’interpretariato e della traduzione a supporto delle commissioni territoriali, certificata e riconosciuta. Operiamo come partner di riferimento per istituzioni nazionali e per agenzie dell’Unione Europea attive sul tema asilo.

