Protezione internazionale: cos’è, quali tipi esistono e in cosa differisce dall’asilo politico 

La protezione internazionale è l’insieme delle tutele che uno Stato riconosce a chi è costretto a lasciare il proprio paese perché rischia persecuzioni o danni gravi e non può esservi protetto. È un concetto spesso confuso con l’«asilo politico», ma i due termini non coincidono. In questa guida spieghiamo cos’è la protezione internazionale, quali forme assume nell’ordinamento italiano ed europeo, chi può richiederla e in cosa si distingue dall’asilo costituzionale. 

Cos’è la protezione internazionale 

La protezione internazionale è una categoria giuridica di origine europea che riunisce due forme di tutela equivalenti: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Si fonda sulla Convenzione di Ginevra del 1951 e, a livello europeo, su un quadro normativo recentemente rinnovato dal Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, in vigore dal 12 giugno 2026. Con il Patto l’attribuzione della qualifica è disciplinata dal regolamento (UE) 2024/1347 e la procedura comune dal regolamento (UE) 2024/1348, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri: si passa così da un sistema fondato su direttive, con ampi margini nazionali, a regolamenti uniformi e immediatamente vincolanti. 

Lo status di rifugiato 

È riconosciuto a chi ha un fondato timore di persecuzione per motivi di etnia, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e per questo non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio paese. È la forma di tutela definita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e attribuisce un’ampia gamma di diritti, dal lavoro al ricongiungimento familiare. 

La protezione sussidiaria 

Spetta a chi non rientra nella definizione di rifugiato, ma rischierebbe un danno grave in caso di rientro nel paese di origine: condanna a morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, oppure una minaccia grave e individuale alla vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. I diritti riconosciuti sono sostanzialmente equiparati a quelli dello status di rifugiato, con alcune differenze procedurali. 

La differenza tra asilo politico e protezione internazionale 

Nel linguaggio comune si parla spesso di «asilo politico», ma in senso tecnico il diritto d’asilo previsto dall’articolo 10 della Costituzione italiana e la protezione internazionale non sono la stessa cosa. L’asilo costituzionale è un diritto ampio, riconosciuto a chi nel proprio paese non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Nella prassi, però, non esiste una procedura autonoma per ottenerlo: secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il diritto d’asilo costituzionale trova attuazione proprio attraverso le forme della protezione internazionale e delle protezioni complementari previste dalla legge. In altre parole, chi cerca «asilo politico» in Italia presenta, di fatto, una domanda di protezione internazionale. 

Le altre forme di protezione complementare 

Accanto alla protezione internazionale, l’ordinamento italiano prevede forme di protezione complementare che, pur non rientrando tecnicamente nella protezione internazionale, tutelano situazioni di rischio per la persona: la protezione speciale, la protezione per cure mediche, la protezione per minore età, la protezione per vittime di violenza domestica o di sfruttamento lavorativo. 

Chi decide: le commissioni territoriali 

La domanda di protezione internazionale viene esaminata dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che convocano la persona richiedente per un’audizione personale. È in quel momento che la persona racconta la propria storia e i motivi della richiesta: un passaggio delicato in cui la qualità della comunicazione linguistica può incidere in modo decisivo sull’esito. 

Il ruolo dei servizi linguistici 

In ogni fase della procedura — dalla presentazione della domanda all’audizione, fino alla traduzione dei documenti del paese di origine — la presenza di interpreti e di figure di mediazione linguistico-culturale qualificate è essenziale perché il diritto alla protezione possa essere effettivamente esercitato. ITM affianca da più di vent’anni istituzioni, prefetture, questure ed enti di accoglienza con servizi linguistici certificati UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 17100:2017 e con una rete di oltre 10.000 professioniste e professionisti madrelingua, distribuita in tutta Europa. 

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